Regolamento di contabilità
Testo deliberato nella riunione del Comitato Direttivo del 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni deliberate nella riunione del Comitato Direttivo del 12 febbraio 2001
INDICE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Denominazioni e oggetto
CAPO II CONTABILITA E BILANCIO
Art. 2 - Definizione del Sistema Contabile
Art. 3 - Durata dellesercizio
Art. 4 - Documento programmatico (budget)
Art. 5 - Piano pluriennale degli investimenti
Art. 6 - Bilancio desercizio
Art. 7 - Piano dei conti
Art. 8 - Manuale di contabilità
Art. 9 - Libri contabili
CAPO III INFORMATIVA AL MINISTERO E RACCORDI CON LA CONTABILITA DI STATO
Art. 10 - Comunicazioni relative al documento programmatico
Art. 11 - Raccordo del bilancio desercizio con la contabilità di Stato
Art. 12 - Attività del funzionario delegato
CAPO IV TESORERIA E DELEGHE ALLE SPESE
Art. 13 - Servizio di Tesoreria
Art. 14 - Dirigenti preposti alle attività finanziarie di Tesoreria
Art. 15 - Dirigenti autorizzati alle spese
CAPO V ATTIVITA NEGOZIALE
Art. 16 - Ambito di applicazione
Art. 17 - Procedure di acquisizione
Art. 18 - Commissioni giudicatrici
Art. 19 - Forma dei contratti
Art. 20 - Stipula dei contratti
Art. 21 - Congruità tecnico-economica delle acquisizioni
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Denominazioni e oggetto
1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro delle Finanze;
b) per Ministero, il Ministero delle Finanze;
c) per Agenzia, lAgenzia del Territorio,
d) per Direttore, il Direttore dellAgenzia;
e) per Decreto n. 300/1999, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;
f) per DPR n. 439/1998, il Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Il presente regolamento, ai sensi dellart. 8, comma 4, lett. m) e dellart.70 del D. Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999, detta disposizioni relative alla contabilità dellAgenzia del Territorio.
Capo II
CONTABILITA E BILANCIO
Art. 2
Definizione del Sistema Contabile
1. Il sistema contabile dellAgenzia, ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie.
2. Le funzioni proprie del sistema contabile dellAgenzia sono svolte mediante lutilizzo di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, lunicità e la coerenza delle informazioni.
Art. 3
Durata dellesercizio
1. Lesercizio dellAgenzia ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Art. 4
Documento programmatico (budget)
1. Il Comitato direttivo, in coerenza e nel rispetto della convenzione prevista dallart. 59, comma 2, del decreto n. 300/1999, approva il documento programmatico annuale (budget) che determina gli obiettivi economici e finanziari e articola le relative previsioni di spesa per le strutture di vertice centrali e periferiche.
2. Le previsioni di spesa contenute nel documento programmatico hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna dellAgenzia e del monitoraggio del relativo andamento.
3. Al termine del primo semestre il Direttore verifica la necessità di una revisione del documento programmatico sulla base dellandamento della gestione, sottoponendo leventuale revisione allapprovazione del Comitato direttivo.
4. Ove, per circostanze eccezionali, non sia possibile pervenire allapprovazione del documento programmatico in tempo utile per linizio dellesercizio, il Comitato Direttivo, su proposta del Direttore, delibera la gestione provvisoria, che avrà una durata non superiore a quattro mesi e fisserà limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget dellesercizio precedente e la sottopone allapprovazione ministeriale.
Art. 5
Piano pluriennale degli investimenti
1. Il piano pluriennale degli investimenti, deliberato dal Comitato direttivo su proposta del Direttore, è corredato da una relazione che definisce la finalità di ciascun investimento, le modalità di attuazione, i fondi da utilizzare in applicazione delle disposizioni di cui allart. 70, comma 6, del Decreto n.300/1999 ed i risultati attesi.
Art. 6
Bilancio desercizio
1. Il bilancio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dellAgenzia e del risultato economico dellesercizio, è redatto secondo i principi desumibili dagli artt. 2423 bis e seguenti del codice civile.
2. Il bilancio dellAgenzia, corredato dalla Relazione sulla gestione di cui allart. 2428 codice civile, si compone dei seguenti documenti:
a) Stato patrimoniale
b) Conto economico
c) Nota integrativa.
3. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dal Direttore al Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Comitato direttivo.
4. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore, entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio, approvato con le modalità previste dal DPR n.439 del 1998.
5. Al bilancio è allegata la Relazione del Collegio dei Revisori redatta ai sensi dellart.2429 del codice civile. La relazione riferisce sui risultati dellesercizio e sulla tenuta della contabilità.
Art. 7
Piano dei conti
1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili desercizio lAgenzia adotta un piano dei conti.
2. Il piano dei conti è costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e dordine articolati in modo da consentire lanalisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dellAgenzia e laggregazione di tutti i fatti economici.
Art. 8
Manuale di contabilità
1. Le disposizioni attuative relative alle attività contabili disciplinate dal presente regolamento sono definite in un apposito manuale di contabilità approvato dal Comitato direttivo.
Art. 9
Libri contabili
1. LAgenzia provvede alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile.
Capo III
INFORMATIVA AL MINISTERO E
RACCORDI CON LA CONTABILITA DI STATO
Art. 10
Comunicazioni relative al documento programmatico
1. Il documento programmatico e la eventuale variazione semestrale di cui allart. 4, dopo lapprovazione del Comitato direttivo, sono inviati al Ministero.
Art. 11
Raccordo del bilancio di esercizio con la contabilità di Stato
1. La nota integrativa, di cui allart. 6 comma 2, espone in unapposita sezione i raccordi delle risultanze del bilancio di esercizio con i capitoli di spesa del rendiconto generale dellAmministrazione dello Stato.
2. LAgenzia, ove richiesto dal Ministero, provvede agli adempimenti contabili, necessari ad integrare le informazioni riportate nella nota di cui al comma 1.
Art. 12
Attività del funzionario delegato
1. Per lutilizzazione dei fondi iscritti nel Bilancio dello Stato e assegnati in gestione allAgenzia nel rispetto delle disposizioni generali della contabilità di Stato, lAgenzia trasmette al Ministero lelenco dei delegati designati dal Direttore.
Capo IV
TESORERIA E DELEGHE ALLE SPESE
Art. 13
Servizio di tesoreria
1. Il servizio di incassi e pagamenti può essere affidato, mediante gara, ad uno o più soggetti abilitati, ovvero con applicazione dellart. 16, comma 3.
2. In sede di prima attuazione, per garantire la necessaria prosecuzione dei rapporti, il servizio di cui al primo comma continua ad essere svolto dalla Banca dItalia sulla base di apposita convenzione.
3. Per i trasferimenti allAgenzia da parte del Ministero si osservano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.
Art. 14
Dirigenti preposti alle attività finanziarie di tesoreria
1. Il Direttore individua i dirigenti cui delegare le responsabilità in ordine ai prelevamenti di somme dalla contabilità speciale di tesoreria ed il loro accredito nei conti accesi presso lente gestore del servizio di tesoreria.
Art. 15
Dirigenti autorizzati alle spese
1. I Dirigenti autorizzati alla spesa sono individuati secondo criteri fissati dal Direttore.
2. In nessun caso è consentito ai dirigenti autorizzati alla spesa di assumere obbligazioni per importi eccedenti il limite degli specifici stanziamenti assegnati. Le spese di rappresentanza, assegnate ai dirigenti delle strutture di vertice centrali e periferiche, sono disciplinate con provvedimento del Direttore.
3. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate dal Direttore solo previa richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilità con le assegnazioni dei budget.
4. Il Direttore, nellambito della riunione semestrale di verifica del budget, sottopone al Comitato direttivo le autorizzazioni di cui al comma 3 concesse nel periodo.
Capo V
ATTIVITA' NEGOZIALE
Art. 16
Ambito di applicazione
1. LAgenzia, organismo di diritto pubblico, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture necessarie per il suo funzionamento applica le seguenti vigenti normative:
D.Lgs. 358/92, attuazione direttive CEE in materia di forniture di beni, revisionato con D.Lgs. 402/98;
D.Lgs. 157/95, attuazione direttive CEE in materia di forniture di servizi, revisionato con D.Lgs. 65/00;
Legge 109/94 (Merloni ter) in materia di appalti di opere;
D.P.R. 554/99, regolamento di attuazione della legge 109/94;
ovvero eventuali future disposizioni nazionali o comunitarie, da recepire nellordinamento nazionale, oltre alle disposizioni di cui al presente capo.
2. Le attività negoziali sono disciplinate da un apposito manuale delle procedure. Tale manuale specifica le modalità operative che le strutture organizzative dellAgenzia devono seguire per lacquisizione di lavori, di servizi e di forniture.
3. LAgenzia stipula convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara.
Art. 17
Procedure di acquisizione
1. Per gli appalti di servizi e forniture, il cui importo sia inferiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente, è consentita la trattativa privata, previo esperimento di una indagine di mercato con lacquisizione di almeno tre offerte nelle seguenti ipotesi:
a) offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata, un appalto-concorso oppure offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente, purché le condizioni dellappalto non vengano sostanzialmente modificate;
b) quando la natura dei servizi, specie se intellettuale o finanziaria assicurativa e bancaria-, ad esclusione di quelli relativi allemissione, allacquisto, alla vendita od al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione, perché essi possano essere aggiudicati selezionando lofferta migliore in base alle norme che regolano le procedure di gara aperta o ristretta;
c) per le spese di promozione;
d) per acquisire i servizi e le forniture necessari al funzionamento ordinario degli uffici, ivi compresi i beni strumentali;
e) per le spese relative alla gestione ed allutilizzo degli automezzi;
f) per acquisire i servizi e le forniture necessari alla gestione del patrimonio immobiliare in uso;
g) per le spese riguardanti lacquisizione di studi, ricerche, rilevazioni, nonché la selezione e lo svolgimento di corsi di formazione del personale.
2. In alternativa a quanto stabilito nel comma 1 è consentita la trattativa privata con un unico fornitore nelle seguenti ipotesi:
a) per la fornitura dei beni e per la prestazione di servizi che un unico soggetto può fornire o eseguire in conformità ai requisiti richiesti;
b) quando l'acquisizione riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
c) per la locazione di immobili che presentino caratteristiche di unicità rispetto ai requisiti richiesti;
d) quando all'acquisizione di beni e servizi si debba provvedere con urgenza, dovuta a circostanze imprevedibili, ovvero per motivi di sicurezza;
e) per l'affidamento di incarichi di alta professionalità ove la scelta del prestatore d'opera è basata su un rapporto fiduciario;
f) per l'affidamento al medesimo fornitore di beni o servizi destinati al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelli acquisiti con precedente contratto, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquisire beni o servizi di natura o caratteristiche differenti, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbero difficoltà o incompatibilità tecniche;
g) per lacquisizione di beni o servizi integrativi e/o complementari non previsti nel contratto originario, che si siano resi necessari per circostanze sopravvenute, a condizione che siano affidati allo stesso fornitore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento delle forniture o dei servizi e che il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario, fermo restando che limporto complessivo non dovrà superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria vigente;
h) qualora la spesa stimata non superi i 20 mila EURO.
3. Gli importi indicati nei commi precedenti sono considerati al netto dell'I.V.A.
Art. 18
Commissioni giudicatrici
1. Le Commissioni giudicatrici, organi di supporto tecnico nella valutazione ed espletamento delle gare di appalto per beni, servizi e lavori, sono istituite con specifico provvedimento del dirigente sovraordinato a quello autorizzato alla spesa. Le Commissioni giudicatrici delle gare di rilevanza economica superiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente sono istituite dal Direttore.
Art. 19
Forma dei contratti
1. I contratti affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso sono stipulati in forma pubblica o pubblica amministrativa, quelli a trattativa privata possono essere stipulati anche mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali.
Art. 20
Stipula dei contratti
1. I Dirigenti autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal Direttore.
2. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario dellAgenzia designato quale ufficiale rogante dal Direttore.
3. Lufficiale rogante è tenuto allosservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E tenuto, altresì, a verificare lidentità, la legittimazione dei contraenti e lassolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.
Art. 21
Congruità tecnico-economica delle acquisizioni
1. Nei casi di trattativa privata, laccertamento sulla congruità dei prezzi delle ditte fornitrici, fermo restando quanto diversamente previsto dallart.26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, è effettuato dai dirigenti autorizzati alla spesa sulla base di principi di economicità e convenienza.
2. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, i Dirigenti autorizzati alla spesa si avvalgono del parere tecnico/economico di uffici interni, ove esistenti, o di altre Agenzie fiscali, dotate di adeguate competenze, ovvero, in mancanza, di enti, Società o professionisti esterni.
