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Variazioni colturali

I soggetti che effettuano variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del Catasto terreni, hanno l’obbligo di dichiarare tali variazioni, utilizzando il software DOCTE 2 ovvero i modelli 26-A/13 - pdf e 26-B/13 - pdf, rispettivamente per le persone fisiche per le persone giuridiche.

In ogni caso la dichiarazione va presentata al competente Ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate.

Dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui un soggetto dichiari l’uso del suolo sulle singole particelle catastali ad un “Organismo pagatore”, riconosciuto ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, questo adempimento può non essere necessario.

Infatti, sulla base di tali dichiarazioni, l’Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - ogni anno propone all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento della banca dati del Catasto terreni.

In seguito all’aggiornamento, l’Agenzia delle Entrate pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana un comunicato con l’elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali.

L’ultimo comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2012.

Per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento.

In generale è possibile verificare gli elenchi delle particelle presso gli Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate, le sedi dei Comuni interessati, oppure utilizzando il servizio gratuito di consultazione online.

Gli utenti possono segnalare eventuali incongruenze tra le informazioni da loro dichiarate e quelle presenti nella banca dati del Catasto terreni, mediante una richiesta di rettifica.

Di seguito le modalità per ottenere il servizio, la normativa e l’accesso diretto al servizio di consultazione online.


Come e dove ottenere il servizio

Normativa


Variazione colturale: accedi al servizio online