La recente normativa finalizzata al completo censimento dei fabbricati ha stabilito, tra l'altro, che l'Agenzia del Territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), proceda all'individuazione dei fabbricati non dichiarati in Catasto richiedendo "ai titolari di diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701".
La suddetta normativa prevede, in particolare, che l'Agenzia pubblichi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un comunicato con l'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in catasto.
Si specifica che l'identificazione dei fabbricati è avvenuta attraverso un'attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con AGEA, e successivi processi "automatici" di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive è possibile che si presentino delle incoerenze nei risultati delle verifiche, con inclusione, in qualche caso, di immobili già censiti in catasto. Tali incoerenze vanno segnalate inviando l'apposito modulo di segnalazione - pdf (70.33 KB)
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Le liste delle particelle di terreno sulle quali risultano fabbricati non dichiarati in catasto sono consultabili:
Quali informazioni occorrono per effettuare la ricerca
Quali sono gli adempimenti richiesti
Cosa avviene in caso di mancato adempimento
Vantaggi dell'adempimento spontaneo anche dopo la scadenza dei termini
Particolari situazioni che non comportano adempimenti di parte
Segnalare eventuali incoerenze riscontrate: modello autotutela - pdf (70.33 KB)
Normativa di riferimento e proroga dei termini
Per consultare su questo sito internet le liste delle particelle sulle quali risultano fabbricati non dichiarati è necessario accedere all'apposita pagina per la ricerca e indicare:
Una volta impostata e avviata la ricerca si ottiene l'elenco di tutte le particelle del comune che rientrano nella situazione indicata.
E' possibile limitare il numero dei risultati della ricerca indicando anche i dati censuari quali foglio, sezione, numero e denominatore (dati non obbligatori da fornire).
Per stampare i risultati utilizzare la funzione di stampa del proprio browser.
I soggetti titolari di diritti reali sulle particelle iscritte al Catasto terreni presenti nelle liste pubblicate devono provvedere a dichiarare i fabbricati presenti su esse al Catasto Edilizio Urbano entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato nella G.U. riportata in corrispondenza della particella interessata.
Si precisa, infatti, che a seguito di cambiamenti nello stato di terreni, avvenuti per edificazione di una stabile costruzione da considerarsi immobile urbano i possessori dell'immobile hanno l'obbligo di presentare denuncia di edificazione di nuova costruzione urbana in catasto. La denuncia deve essere predisposta a firma di un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti.
Qualora i soggetti interessati non presentino le dichiarazioni al catasto edilizio urbano entro la scadenza prevista, gli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso - pdf (64.09 KB) , all'accatastamento attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 e a notificare i relativi esiti .
E' possibile provvedere all'iscrizione in catasto dei fabbricati che risultano non dichiarati anche una volta scaduti i 7 mesi (a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del comunicato con l'elenco nel quale è indicata la particella di terreno in cui ricade il proprio fabbricato) concessi dalla normativa per provvedere all'adempimento spontaneo.
I soggetti che, scaduti i termini, si attivino per mettersi in regola, dovranno informare l'Agenzia inviando una comunicazione formale all'indirizzo dell'Ufficio Provinciale competente , specificando che si è già provveduto ad incaricare un tecnico abilitato all'iscrizione in catasto.
Ciò al fine di evitare che, nel frattempo, gli Uffici Provinciali dell'Agenzia provvedano all'accatastamento in surroga dei soggetti obbligati ancora inadempienti dopo la scadenza dei termini, come previsto dalla normativa.
Mettersi in regola spontaneamente conviene anche dopo la decorrenza dei 7 mesi. Si evita, infatti, la maggiorazioni dei costi per l'inasprimento delle sanzioni dovute all'attività di regolarizzazione d'ufficio da parte dell'Agenzia.
I soggetti titolari di diritti reali sui terreni nei quali risultano presenti fabbricati o ampliamenti di costruzioni non dichiarati in Catasto non sono tenuti ad alcun adempimento nei casi in cui:
In questi casi è, comunque, opportuno inviare una specifica segnalazione , che può essere compilata secondo il modello - pdf (70.33 KB) scaricabile dal sito, all'Ufficio provinciale competente dell'Agenzia del Territorio (anche attraverso il servizio postale). Il "modello di segnalazione anomalie" è disponibile altresì presso l'Ufficio Provinciale competente dell'Agenzia del Territorio e presso il comune di competenza.
Gli indirizzi completi degli Uffici Provinciali sono disponibili su questo sito internet. Con lo stesso modello possono essere fornite eventuali ulteriori informazioni utili all'attività degli Uffici.
Si riporta a seguire l'elenco dei comunicati dell'Agenzia del Territorio pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: