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Informazioni su diritti e doveri

  • Richiesta di trattazione di atti inevasi
    E' possibile richiedere la trattazione di un atto inevaso con istanza di parte in carta semplice indirizzata all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente. La parte interessata, nell'istanza dovrà indicare gli estremi dell’atto stesso: tipo di atto (es. tipo di frazionamento, domanda di volture terreni o urbana, denuncia di variazione urbana, ecc…), n° di protocollo ed anno, comune interessato.

  • Segnalazione di errori riscontrati in atti catastali ed imputabili all’ufficio
    E’ possibile richiedere con istanza di parte in carta semplice indirizzata all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente, la correzione di errori - imputabili all’ufficio - riscontrati in atti catastali. La parte interessata, nell’istanza dovrà indicare la situazione riscontrata e gli estremi dell’atto (tipo di atto, n° di protocollo ed anno, comune interessato) che ha generato l’errore.

  • Proposizione di ricorso avverso gli atti catastali
    Nei casi in cui il contribuente è convinto della illegittimità o erroneità dell’atto notificato dall’ufficio può, in prima istanza, presentare ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale, competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica.

  • Obbligo di presentazione di denuncia di edificazione di nuova costruzione urbana
    A seguito di cambiamenti nello stato di terreni, avvenuti per edificazione di una stabile costruzione da considerarsi immobile urbano, è fatto obbligo ai possessori dell’immobile di presentare denuncia in catasto. La denuncia deve essere predisposta a firma di un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti.

  • Obbligo di presentazione di denuncia di nuova costruzione o di variazione urbana
    A seguito di variazioni nello stato di immobili urbani (fusione di più immobili, frazionamento in più immobili, cambio di destinazione, ecc…), o costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione di costruzione urbana, è fatto obbligo ai possessori degli immobili di presentare denuncia in catasto. La denuncia deve essere predisposta a firma di un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti.

  • Obbligo di presentazione di domanda di volture nel caso di variazione delle titolarità sugli immobili urbani o rurali
    A seguito di variazioni dei soggetti aventi diritto e/o delle relative titolarità, sugli immobili (urbani o rurali) avvenute per atti tra vivi (compravendita, donazione, ecc…) o a causa di morte (successione, riunione d’usufrutto), è fatto obbligo ai nuovi aventi diritto sugli immobili di presentare denuncia in catasto. La denuncia deve essere corredata dalla prescritta documentazione (per domanda di volture di catasto fabbricati o terreni) predisposta a firma del dichiarante o di un suo incaricato (tecnico, notaio, ecc…).

  • Obbligo di presentazione delle variazioni di coltura
    Il conduttore che procede alle variazioni delle colture che hanno rilevanza catastale, deve farne denuncia al competente Ufficio dell’Agenzia del Territorio entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è effettuato il cambiamento. Sono esentati da detta denuncia coloro che presentano le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo.